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"CASO DENISE PIPITONE"
PARLA PIERA MAGGIO LA MADRE
Mia figlia è viva e io lotterò fino alla morte.
Lotterò fino alla morte, queste sono le ultime affermazioni di Piera Maggio la mamma di Denise Pipitone, frasi dettate dal cuore di una madre che non si arrende dopo cinque anni dalla tragica scomparsa della piccola Denise.
Per lei la richiesta di archiviazione del caso non ha senso e per questo tramite il suo legale ha presentato ricorso, anche alla luce di nuovi fatti nelle indagini.
Io non voglio fare la solita retorica giornalistica fatta di cronaca, chi segue gli articoli di questo sito sa perfettamente quanto amore io personalmente ci metto nel trattare certi argomenti relativi ai bambini, troppo spesso alla ribalta della cronaca nera.
Piera Maggio, ha chiesto sempre aiuto a tutti, a chiunque potesse dare informazioni sul caso e la divulgazione costante del materiale,( foto, filmati, indirizzi utili), noi già divulgammo gli appelli, le foto sia sul cartaceo della testata giornalistica “la rete”, che su questo sito, ora diamo uno spazio fisso e permanente al caso, collegando il nostro sito a quelli relativi a Denise.
Con questo intendiamo significare alla famiglia Pipitone la nostra vicinanza al dramma che sta vivendo, con la speranza di poter divulgare presto la notizia che tutto si è risolto positivamente e che presto Denise possa tornare a casa recuperando il tempo che l’ha tenuta lontano dagli affetti della sua famiglia.

Lasciatemi però fare un appello, un appello come genitore, chi sa parli, aiuti questa famiglia.
“LA RETE” 1 Ottobre 2009.

Silvano De Angeli

 Grazie per l'aiuto che potreste dare alle ricerche di Denise, ho tanto bisogno della vostra collaborazione, e tanti occhi che possano guardare da per tutto.
Denise va cercata non solo in strada mezzo alla gente,  ma anche all'interno delle abitazioni comuni, dove tutto può passare inosservato.
Vi ringrazio per la vostra partecipazione, e per la solidarietà che ci dimostrate .

Piera Maggio

 

Policy per la diffusione dell’immagine di Denise Pipitone
La famiglia Pipitone autorizza la diffusione dell’immagine della figlia Denise Pipitone, esclusivamente per attività di ricerca e pubblica informazione, esclusa qualsiasi concessione per attività commerciale e pubblicitaria.
In pieno accordo con il codice della privacy (*1) e alla “Carta di Treviso” (*2), i genitori di Denise Pipitone dichiarano il consenso alla pubblicazione, attraverso qualsiasi mezzo d’informazione, solamente dell’immagine, della figlia e di un eventuale link che conduca ai siti web www.cerchiamodenise.it e www.cerchiamodenise.org, unici riferimenti ufficiali per le ricerche della bimba. Tale consenso è relativo a: televisioni, radio, siti di informazione, testate giornalistiche altri mezzi idonei alla pubblica diffusione. In particolare dovrà comunque essere tenuta in considerazione la salvaguardia dell’immagine di Denise in relazione ai contenuti proposti nel mezzo di informazione. Nessuna immagine, testi, video e audio, o dato personale di Denise Pipitone, deve essere accostato dai mezzi di informazione a pubblicità di qualsiasi genere senza la specifica autorizzazione della famiglia. Sono severamente sempre escludibili accostamenti dell’immagine di Denise Pipitone, con immagini o contesti che esplicitino sesso, oscenità, violenza, intolleranza, pedofilia, promozione pubblicitaria e politica. Inoltre, fatti salvi i casi dei notiziari e degli speciali, dove la diffusione dell’immagine è associata alla cronaca degli eventi, qualsiasi mezzo di informazione accetta che la diffusione dell’immagine dei minori non dovrà essere effettuata da una pagina diversa dalla prima (per i siti web la home page, per le radio e le televisioni il periodo di massimo ascolto). In qualsiasi altra circostanza, è ravvisabile un’intenzione differente da quella dell’aiuto, essendo limitata la promozione effettuabile in circostanze non ottimali, e con elevata probabilità tale operazione viene eseguita con lo scopo esclusivo di trarne per il mezzo di informazione un vantaggio pubblicitario (per i siti web tale possibilità è ampliata dalla presenza dei motori di ricerca, sfruttando i meccanismi delle parole chiave). Inoltre ove fosse individuato un sito ufficiale della famiglia, questo sarebbe il punto di riferimento per ogni attività di ricerca. In particolare per quanto riguarda Internet, il nome del minore scomparso (o qualsiasi specifico termine che possa individuare in modo esplicito tale minore) non potrà essere utilizzato per registrare nomi a dominio di qualsiasi livello, e nessuna copia potrà essere fatta dei documenti dei siti ufficiali di Denise Pipitone, senza la specifica autorizzazione della famiglia. Gli unici siti ufficiali di Denise Pipitone sono: www.cerchiamodenise.org www.cerchiamodenise.it Eventuali autorizzazioni potranno essere concesse in forma scritta a determinati soggetti per specifiche attività di ricerca.


(*1)
A.1. CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÁ GIORNALISTICA
Art. 7. Tutela del minore
1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".

(*2)
CARTA DI TREVISO
FNSI e Ordine dei giornalisti, nella convinzione che l'informazione debba ispirarsi e rispettare i principi e i valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale e in particolare:
* il riconoscimento che valore supremo dell' esperienza statuale e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;
* l'impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali e comunitarie, a proteggere l'infanzia e la gioventù per attuare il diritto all'educazione ed ad una adeguata crescita umana;
* dichiarano di assumere i principi ribaditi nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino, ed in particolare:
- che il bambino deve crescere in un'atmosfera di comprensione e che "per le sue necessità d'interesse fisico e mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza";
- che in tutte le azioni riguardanti i bambini deve costituire oggetto di prima considerazione "il maggiore interesse del bambino" e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;
??che nessun bambino dovrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua "privacy" né ad illeciti attentati al suo onore o alla sua reputazione;
- che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e materiali dannosi al suo benessere;
- che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, danno, abuso anche mentale, sfruttamento.

FNSI e Ordine dei giornalisti consapevoli che il fondamentale diritto all'informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con diritti fondamentali delle persone meritevoli di una tutela privilegiata e che, fermo restando il diritto di cronaca, ad una specifica tutela, richiamano le specifiche normative previste dal Codice di procedura penale per i minori.
Quest'ultimo, all'articolo 13 prescrive il:
"divieto di pubblicare e divulgare con qualsiasi mezzo notizie o immagini idonee a identificare il minore comunque coinvolto nel reato.
" Il nuovo Codice di procedura penale, all'articolo 114, comma 6, vieta "la pubblicazione delle generalità dell'immagine di minori, testimoni, persone offese e danneggiate...
" Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell'art.2 della legge istitutiva dell'Ordine professionale dei giornalisti, ai fini di sviluppare un'informazione sui valori più funzionale alla crescita di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza nel nostro Paese; la FNSI e l'Ordine nazionale dei giornalisti sottoscrivono, in collaborazione con "Telefono Azzurro", il seguente protocollo d'intesa:
e) se, nell'interesse del minore -esempi possibili i casi di rapimento e di bambini scomparsi -si ritiene opportuno la pubblicazione di dati personali e la divulgazione d'immagini, andrà comunque verificato il preventivo assenso dei genitori e del giudice competente.

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