
Lo Stalking
Silvano De Angeli
Il termine usato in inglese“stalking” deriva dal verbo “to stalk” (fare la posta, seguire) e definisce una serie di comportamenti di controllo, di sorveglianza, di pedinamento esercitati nei confronti di una persona, che subisce in modo non gradito e molesto.
Maggiormente tali condotte riguardano partner o ex di sesso maschile (in Italia il 70% è un uomo) con un'età compresa tra i 18 ed i 25 anni (il 55% dei casi) quando si tratta di abbandono o della fine di una relazione sentimentale, o superiore ai 55 anni quando si tratta specificamente di una separazione o di un divorzio.
La norma italiana del codice penale più vicina a tale condotta è il reato di molestie o disturbo alla persona.
La legge recita:
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 euro art.660 c.p.).
Lo stalking è un modo di comportarsi entro il quale si legano dinamiche psicologiche e relazionali “malate” e persecutorie di ex partners gelosi, abbandonati o semplicemente incapaci di elaborare il rifiuto in situazioni in cui questi elementi vengono letti come attacchi contro di loro e pertanto risulta difficile portarli al senso della realtà.
Quindi ne deriva un atteggiamento ossessivo e persecutorio e di imposizione della loro presenza per mezzo di telefonate, sms, mms, e-mail, aggressioni e pedinamenti, portando la vittima a veri casi di ansia, stress e paura, creandogli dei seri problemi psicologici. In molti casi la via della ricostruzione della propria vita, per la vittima di tali soprusi, risulta essere moto complicata pur trasferendosi, a causa poi del cambiamento radicale dei propri costumi di vita, di abitudini, di amicizie, con conseguente destabilizzazione personale.
La domanda che ci si pone è il perché tante donne si rendono cosi vulnerabili e fragili nei confronti dei loro persecutori, perché accettano di essere vittime, mortificate e abusate nella loro libertà personale; e pur consapevoli che certe situazioni possono degenerare in fatti ben più gravi, non denunciano i loro aguzzini.
Questo modo di sottovalutare certe situazioni da parte delle donne le pone in una situazione di pericolo costante, sia loro che i propri figli nel caso ci fossero.
Questa violazione dei diritti umani va anche letta, sotto una forma di pericolosità; le cronache sono piene di casi del genere che si trasformano in autentiche tragedie. Spesso il persecutore non si limita soltanto a telefonate, pedinamenti ecc., ma si spinge oltre e mette in atto dei veri atti criminosi di rilevanza materiale nei confronti delle donne come:
l'omicidio (art. 575 c.p.),
le lesioni personali (art. 582 c.p.),
l'ingiuria (art. 594 c.p.),
la diffamazione (art. 595 c.p.),
la violenza privata (art. 610 c.p.),
la minaccia (art. 612 c.p.),
la violazione di domicilio (art. 614 c.p.),
il danneggiamento (635 c.p.).
Una precisazione deve essere fatta: lo stalking in ogni caso, non si riferisce soltanto al gentil sesso; certe situazioni possono capitare anche ad un uomo, per i più svariati motivi.
Laddove si verificasse, le leggi a tutela sono quelle sopra riportate.