DISAGIO GIOVANILE ED EVASIONE SCOLASTICA
“Un fenomeno in continua crescita, che nasconde fenomeni sociali ben più gravi”.
Desidero con questo mio articolo portare all’attenzione il fenomeno dell’evasione scolastica, ma prima di addentrarmi vorrei richiamare l’attenzione dei lettori/ci nonché genitori e operatori scolastici, su alcuni articoli sanciti dalla Costituzione e dalle leggi che regolamentano tale fenomeno, al fine di rammentare che non mandare i figli a scuola è un reato, come non segnalare l’evasione scolastica da parte di chi è preposto a tale compito.
Articolo 34 della Costituzione Italiana
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
ARTICOLO 731 DEL C.P.
Sancisce il reato di “Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori” attuando un principio sancito nella Costituzione all’art. 34. L’obbligo è poi conseguenza diretta dei precetti di cui all’art. 147 del C.C. che infatti impone ai genitori “l’obbligo di mantenere/istruire/ ed educare la prole”. La materia, gode di un’attenzione particolare da parte del Legislatore, che non a caso la disciplina con specifiche leggi e regolamenti. Il T.U. delle disposizioni in materia d’istruzione ( D.lgs 297/1994) dispone che l’istruzione elementare e media ha durata di almeno otto anni ed è obbligatoria e gratuita.
Tuttavia le leggi 9/99 e 144/99 hanno innalzato l’obbligo scolastico e l’obbligo formativo. Il genitore è dunque obbligato a mandare il figlio a scuola sino a quindici anni. Dai quindici ai diciotto anni subentra l’obbligo formativo.
Procedure di controllo dell’assolvimento degli obblighi (scolastico, di istruzione e formativo).
La legge 53/03 e il successivo dlgs 76/05, hanno introdotto il cosiddetto diritto-dovere all’istruzione e alla formazione dai 6 ai 18 anni, che comprende l’obbligo scolastico, dai 6 ai 14 anni, sancito costituzionalmente, il recente obbligo di istruzione dai 14 ai 16 anni, introdotto dalla legge finanziaria del dicembre 2006, l’obbligo formativo che ora si innesca a 16 anni e termina con il raggiungimento di una qualifica professionale o col diploma, o con il compimento di 18 anni. In Toscana l’obbligo di istruzione è obbligo scolastico dato che la Regione non si è avvalsa della possibilità di utilizzare agenzie diverse dalle scuole per fornire tale servizio.
La legge 53/03 indica che le sanzioni per il mancato assolvimento sono le stesse dell’evasione dall’obbligo scolastico. Il dlgs 76/05 definisce con chiarezza che i soggetti deputati al controllo dell’assolvimento degli obblighi sono:
• il Tutore del minore;
• il Sindaco del comune di residenza;
• il Dirigente scolastico (se il minore è a scuola);
• il Responsabile del Centro per l’Impiego cui fa capo l’alunno;
• il Responsabile dell'Agenzia formativa (se il minore sta frequentando un corso di formazione);
• il Responsabile e il Tutor aziendali (se il minore è in apprendistato e non ha ancora una qualifica professionale).
Mi sembra utile richiamare l’attenzione di quanti preposti come sopracitati, al fine di esercitare e dare atto alle procedure relative all’assolvimento del controllo che ognuno dei soggetti deve mettere in atto affinché tutta la filiera dei diversi passaggi, da un percorso ad un altro, porti a seguire in modo corretto il percorso del giovane ed eventualmente attivi gli interventi di prevenzione dell’evasione e dell’abbandono scolastico a tutela dei minori.
Per quanto non riportato, invito tutte le parti interessate a prendere atto di ulteriori informazioni in materia nei siti che ampiamente illustrano molto chiaramente le norme.
La piaga dell’evasione scolastica è pari al fenomeno della dispersione e dell’abbandono ed è ancora oggi, nel terzo millennio, in sensibile aumento.
Le motivazioni di tale situazione sono diverse, per lo più riscontrabili soprattutto in contesti socialmente ed economicamente più disagiati, in massima parte di famiglie monoreddito dove il bisogno ma anche l’assenza di un’idea di cultura, vista come opportunità di crescita di vita e di miglioramento delle prospettive economiche future, spinge ad avviare i figli al lavoro, a volte persino senza il completamento dell’istruzione elementare, incorrendo poi nel reato dello sfruttamento del lavoro minorile.
Ecco perché la nostra legislazione ha posto l’accento proprio sul principio dell’obbligatorietà.
Ci sono vari aspetti di evasione scolastica che ricadono sempre nella responsabilità dei genitori o di chi detiene la patria podestà del minore; la totale o la parziale evasione - anche se i figli vengono mandati a scuola il genitore ha l’obbligo di vigilare ed informasi sull’andamento del profitto scolastico, delle sue assenze più o meno giustificate, del suo comportamento -. Non basta mandare il proprio figlio a scuola per essere a posto con la legge e la propria coscienza, va anche esercitato un controllo assiduo nei confronti del minore al fine di intervenire di comune accordo e su suggerimento degli operatori scolastici in caso di inadempienze più o meno gravi che potrebbero riscontrarsi.
Va segnalato che la Suprema Corte è intervenuta più volte con fermezza su questa tematica, come la pronuncia in cui la Corte afferma “sussistere la responsabilità dei genitori per omissione della necessaria vigilanza, indipendentemente dal fatto che la scuola segnali le ripetute assenze del figlio” (Cass. Pen. Sez. III n. 33847/2007).
La Suprema Corte, con questo, afferma il sussistere dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 731 C.P. nonostante la mancata conoscenza, da parte del genitore, dei richiami operati dall’Autorità scolastica che, nel caso di specie, aveva più volte segnalato le ripetute assenze ingiustificate del figlio. Con ciò afferma che la colpa sufficiente per la configurabilità della contravvenzione in esame è riscontrabile “già nell’avere, senza giustificato motivo, omesso di adempiere il proprio dovere di sorveglianza e di vigilanza sul minore, al fine di assicurarsi che questo si rechi a scuola per ricevere l’istruzione”.
In questa situazione giocano dei ruoli importanti sia la famiglia che gli educatori scolastici.
La famiglia, al di là degli obblighi di legge, deve avere un ruolo fondamentale sull’educazione dei figli, adoperarsi per garantire loro un futuro, una cultura, insegnando i pericoli della vita e tutelandone l’ incolumità, ma è sempre così?
Purtroppo non sempre avviene; alcune famiglie, prese da mille problemi, non prestano adeguata attenzione all’aspetto fondamentale della parola “famiglia” trascurando i figli, lasciando loro in mano ai mille pericoli che la vita li sottopone, ed è qui che può subentrare il disagio giovanile con conseguenze non trascurabili.
Il giovane che si sente trascurato dalla propria famiglia, spesso si sente autorizzato a trasgredire, ma purtroppo nella sua incoscienza spesso finisce per commettere degli errori che poi paga per tutta la vita.
Restando nel tema dell’evasione scolastica, possiamo osservare che un giovane ai tempi di oggi che non va a scuola non acquisisce una cultura, non entra nel tessuto sociale; diciamolo chiaramente, con i tempi che corrono è come un pesce fuori dall’acqua.
Quindi, quelle famiglie che non mandano i figli a scuola o ce li mandano solo per parcheggiarli, senza curarsi del loro andamento (come dicevo prima, al là della legge), commettono un grave reato morale nei confronti dei figli che hanno messo al mondo.
La scuola e gli operatori scolastici, giocano un ruolo fondamentale nella situazione che, fermo restando l’obbligo di istruire, hanno l’obbligo sacrosanto di educare, di segnalare alle famiglie atteggiamenti non conformi ai canoni di civiltà, di bullismo, di disaggio del giovane e, di comune accordo con le famiglie stesse, di trovare forme di inserimento adeguato a salvaguardia del giovane stesso e della stessa popolazione scolastica, se necessario anche con l’intervento dei sevizi sociali, perché prevenire è meglio che curare.
Cambia aspetto la totale evasione scolastica, di cui ne è responsabile sia la famiglia che non manda i figli a scuola, sia gli organi preposti al controllo che non lo segnalano, sono ambedue responsabili penalmente e dico questo perché spesso accade e tutti tacciono. Il famoso detto vivi e lascia vivere, che in questo caso fa del male solo al minore, è cosa molto grave, in quanto il minore deve essere tutelato in tutti gli aspetti sin dalla sua nascita e nessuno può esimersi da questo obbligo.
Concludo cari lettori/ci dicendovi questo: il mio non è falso moralismo o voler scrivere di cose risapute, ma di certi problemi credo che non sia mai troppo parlarne. Genitori ci si diventa assumendosi degli obblighi sacrosanti nei confronti di coloro che mettiamo al mondo.
Le istituzioni, da parte loro, al di là delle leggi che emanano, dovrebbero prendere in considerazione un aspetto fondamentale: che il diritto allo studio sancito dalla Costituzione Italiana va anche correlato di aiuti concreti alle famiglie, al fine di dar modo a tutti di studiare e non solo a chi se lo può permettere, strizzando l’occhio senza voler essere tacciato per razzista prima agli Italiani poi agli stranieri o, almeno, in egual misura specie per i posti nelle scuole stesse cominciando dagli asili nido. Dicendo questo non voglio assolutamente fare della retorica politica (me ne guarderei bene, non sono abituato), ma far notare una semplice e pura constatazione di fatti che sono sotto gli occhi di tutti.
Ottobre, 2009 Silvano De Angeli
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